Regolamento generale AIF

Regolamento generale dell’Associazione per l’Insegnamento della Fisica
approvato dall’Assemblea dei Soci (Senigallia 23.04.2022) e in vigore dal 2 settembre 2022 in associazione con lo Statuto

Aspetti generali

Art. 1 – Sede Legale e Sede Operativa
Art. 2 – Regolamenti allegati
Art. 3 – Emblema (Logo) dell’AIF: norme di utilizzo

Prima associazione di nuovi soci

Art. 4 – Nuovi soci
Art. 5 – Qualifiche dei soci
Art. 6 – Soci sostenitori
Art. 7 – Soci aggregati
Art. 8 – Soci onorari
Art. 9 – Soci collettivi
Art. 10 – Modalità di iscrizione
Art. 11 – Approvazione del Consiglio Direttivo

Soci

Art. 12 – Quota sociale e durata della qualifica di socio
Art. 13 – Soci “regolarmente iscritti”
Art. 14 – Rinnovo tacito dell’associazione
Art. 15 – Dimissioni del socio
Art. 16 – Morosità
Art. 17 – Esclusione di un socio
Art. 18 – Ricorsi dei Soci
Art. 19 – Diritto di consultazione dei Libri Sociali

Assemblea dei Soci

Art. 20 – Termini di convocazione

Consiglio Direttivo e Presidente

Art. 21 – Elezione degli Organi dell’Associazione
Art. 22 – Termini di convocazione del Consiglio Direttivo
Art. 23 – Conferimento di incarichi
Art. 24 – Consultazioni on-line

Sezioni e Segretari di Sezione

Art. 25 – Costituzione di Sezione
Art. 26 – Regolamento di Sezione
Art. 27 – Adesione di altri soci ad una Sezione
Art. 28 – Attività delle Sezioni
Art. 29 – Autonomia delle Sezioni
Art. 30 – Amministrazione delle risorse di Sezione
Art. 31 – Doveri del Segretario di Sezione
Art. 32 – Casi di inadempienza del Segretario di Sezione
Art. 33 – Casi di mantenimento temporaneo o scioglimento di una Sezione
Art. 34 – Unificazione delle sezioni di una stessa città
Art. 35 – Atto di scioglimento di una sezione

Gruppi e Commissioni di Lavoro

Art. 36 – Istituzione e norme di funzionamento
Art. 37 – Conferma dei Gruppi di lavoro
Art. 38 – Commissioni temporanee

Comunicazioni e stampa

Art. 39 – Invio delle pubblicazioni ai soci
Art. 40 – Sito web dell’Associazione
Art. 41 – Pagine web
Art. 42 – Bacheca e sistema gestionale dei soci

Norme di modifica e transitorie

Art. 43 – Procedura per le modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale
Art. 44 – Norme transitorie

 

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TESTO DEL REGOLAMENTO GENERALE

Aspetti generali


Art. 1 – Sede Legale e Sede Operativa
L’Associazione per l’Insegnamento della Fisica (AIF) ha la propria Sede Legale nel comune di Bologna come disposto all’art. 1 c. 4 dello Statuto ed una Sede Operativa fissata dal Presidente pro tempore e pubblicata sul Sito web dell’Associazione. La variazione di Sede Operativa viene comunicata dal Presidente al Consiglio Direttivo e ai soci mediante gli organi di comunicazione di cui all’art. 26 dello Statuto.


Art. 2 – Regolamenti allegati
Al fine di specificare in forma più dettagliata le norme del presente Regolamento Generale, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di redigere ed emanare regolamenti specifici da far valere nei diversi ambiti della vita associativa; su di essi l’Assemblea ordinaria dei soci può chiedere di esprimersi con un atto formale di approvazione o di indicazione di modifiche.
I regolamenti specifici vengono allegati al presente Regolamento Generale senza farne parte integrante. Quando se ne ravvisi la necessità, essi possono essere modificati con delibera motivata del Consiglio Direttivo ed eventuale ratifica da parte dell’Assemblea ordinaria dei soci.
In particolare sono allegati i seguenti documenti:
a) Specifiche del Logo dell’Associazione e norme di utilizzo (allegato A)
b) Procedura di associazione dei nuovi soci, quote associative e rapporti con i soci (allegato B)
c) Regolamento Elettorale per il rinnovo degli Organi dell’Associazione (allegato C)
d) Modello di Regolamento di Sezione (allegato D)


Art. 3 – Emblema (Logo) dell’AIF: norme di utilizzo
L’Associazione ha un proprio emblema (Logo) che è un Marchio Registrato a norma di legge, il cui originale è conservato agli atti a cura del Presidente.
L’uso del Logo dell’Associazione deve essere sempre conforme all’originale e corrispondente alle specifiche approvate dal Consiglio Direttivo e riportate in allegato al presente Regolamento, secondo il precedente art. 2.

Prima associazione di nuovi soci


Art. 4 – Nuovi soci
Possono iscriversi all’AIF le persone fisiche che intendono aderire agli scopi dell’AIF, accettandone lo Statuto sociale (rif. Statuto, art. 4 c. 1) e il Regolamento Generale, nonché gli impegni conseguenti.
Analogamente possono chiedere di associarsi scuole, istituti, biblioteche, enti, istituzioni, associazioni culturali che condividono gli stessi scopi dell’AIF.
L’iscrizione all’AIF avviene, di norma, attraverso il portale web dell’Associazione. Le modalità e le procedure di nuova associazione, o di recupero della condizione di socio persa per morosità, sono definite dal Consiglio Direttivo, a norma dell’art. 2.


Art. 5 – Qualifiche dei soci
Di norma i nuovi soci assumono la qualifica di “socio ordinario”, a meno che non rientrino nelle categorie definite negli articoli seguenti.


Art. 6 – Soci sostenitori
La qualifica di “socio sostenitore” è attribuita ai soci che versano una quota maggiorata, secondo il successivo art. 12.


Art. 7 – Soci aggregati
Possono avere la qualifica di “socio aggregato” gli studenti e i soci di Associazioni affini all’AIF che abbiano richiesto la regolare iscrizione e che si trovino nelle condizioni indicate dai commi seguenti, previa presentazione di idonea documentazione (rif. Statuto, art. 4 c. 4).
Per “studenti” si intendono gli iscritti ai corsi della Scuola Secondaria di secondo grado, ai corsi universitari di Laurea triennale e magistrale e ai corsi di formazione alla didattica (ex SSIS, TFA, ecc.); sono esclusi gli iscritti a Master universitari, ai corsi di Dottorato e ad altri Corsi di Alta Formazione.
I soci di un’Associazione affine all’AIF possono richiedere la qualifica di “socio aggregato” se tra l’Associazione e l’AIF è stata stabilita un’idonea convenzione, in condizioni di reciprocità, approvata dal Consiglio Direttivo.
L’iscrizione dei soci aggregati si effettua quindi con le stesse modalità dei soci ordinari ma con il versamento di una quota ridotta.
La perdita del requisito atto ad ottenere la qualifica di socio aggregato deve essere comunicata entro tre mesi al Presidente. Salvo esplicita rinuncia, il socio assume automaticamente la qualifica di socio ordinario ed è tenuto al versamento della relativa quota di associazione a partire dal successivo anno sociale.


Art. 8 – Soci onorari
Possono avere la qualifica di “socio onorario” le persone che hanno contribuito in modo eminente a conseguire gli scopi che l’AIF si propone (rif. Statuto, art. 4 c. 4).
I soci onorari non sono tenuti al versamento di una quota annuale di associazione. Per il resto la qualifica di “socio onorario” è equiparata, a tutti gli effetti, a quella di “socio ordinario”.


Art. 9 – Soci collettivi
Hanno la qualifica di “socio collettivo” scuole, istituti, biblioteche, enti, istituzioni, associazioni culturali. I soci collettivi si iscrivono, con le stesse modalità dei soci individuali, tramite il loro legale rappresentante o tramite un referente da questi esplicitamente delegato, mediante una lettera firmata oppure PEC con firma elettronica. In ogni caso, il nome del legale rappresentante deve essere comunicato all’atto dell’iscrizione. I diritti sociali del socio collettivo sono esercitati dal referente.
Ogni variazione del legale rappresentante o del referente deve essere comunicata al Presidente dell’AIF tramite raccomandata o PEC, entro tre mesi dall’avvenuto cambiamento.


Art. 10 – Modalità di iscrizione
Il Consiglio Direttivo fissa le modalità di iscrizione all’AIF che di norma richiedono una registrazione sul sito dell’Associazione e successiva richiesta inoltrata attraverso il portale dei soci; tuttavia possono essere previste procedure diverse in situazioni particolari. Il relativo documento è allegato al presente Regolamento Generale ai sensi dell’art. 2.


Art. 11 – Approvazione del Consiglio Direttivo
Attraverso il portale dell’Associazione i membri del CD votano e deliberano l’ammissione del nuovo socio, a norma dell’art. 5 c. 2 dello Statuto; l’ammissione è successivamente ratificata dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nella prima seduta utile dopo il versamento della prima quota associativa.

Soci


Art. 12 – Quota sociale e durata della qualifica di socio
Con l’iscrizione, l’appartenenza all’AIF si intende stabilita a tempo indeterminato; il pagamento delle quote si riferisce invece ai singoli anni sociali, cioè ai periodi di tempo che vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno (rif. Statuto, art. 30 c. 1).
La quota sociale, per ogni categoria di soci – ad esclusione dei soci onorari – è fissata dal Consiglio Direttivo e si intende tacitamente confermata fino a nuova delibera. Gli importi sono riportati in allegato al presente Regolamento Generale, ai sensi dell’art. 2.
Per la categoria dei “soci ordinari” il Consiglio Direttivo può fissare una seconda quota maggiorata per chi – con atto volontario – intenda sostenere maggiormente l’Associazione; a questi viene attribuita l’ulteriore qualifica di “socio sostenitore” che ha validità per l’anno sociale relativo alla quota versata. La qualifica di “socio sostenitore” è equiparata, a tutti gli effetti, a quella di “socio ordinario”.
Il versamento della quota per un dato anno sociale deve essere effettuato tra il 1° ottobre dell’anno precedente e il 31 gennaio di quell’anno (rif. Statuto, art. 6 c. 3c).


Art. 13 – Soci “regolarmente iscritti”
Ai fini delle attribuzioni dei diritti del socio, sono considerati “regolarmente iscritti” all’Associazione, per un dato anno sociale, coloro che, acquisita la condizione di socio, abbiano effettuato il versamento della quota relativa a quell’anno e i soci onorari che non sono tenuti al versamento di una quota.
Soltanto i soci regolarmente iscritti godono dei diritti attivi (rif. Statuto, art. 6 c.2) con l’eccezione di cui all’art. 12 c. 2 dello Statuto, relativamente ai primi tre mesi dall’iscrizione.
Per i nuovi soci, che si iscrivono per la prima volta negli ultimi tre mesi di un anno, la loro iscrizione vale di norma per l’anno sociale successivo, ma possono optare perché la loro iscrizione valga per l’anno sociale in corso, previa comunicazione alla Segreteria dell’Associazione.
Nel primo caso essi risultano “regolarmente iscritti” a partire dal 1° gennaio dell’anno seguente; nel secondo caso dal 1° gennaio dell’anno in corso.


Art. 14 – Rinnovo tacito dell’associazione
In mancanza di dimissioni comunicate entro la data del 31 dicembre, il socio è impegnato a versare la quota sociale per l’anno seguente; il versamento va effettuato entro il 31 gennaio di tale anno.


Art. 15 – Dimissioni del socio
Il socio che intenda interrompere la propria adesione all’AIF nel corso dell’anno deve manifestare questa intenzione in forma scritta indirizzata al Consiglio Direttivo (rif. Statuto, art. 7 c. 1 a) con una lettera firmata o con e-mail inviata all’indirizzo istituzionale del Presidente; la decisione del socio può essere anticipata tramite comunicazione diretta, email, ecc. ma, in ogni caso, deve essere comunicata in via definitiva per iscritto a mezzo lettera raccomandata o PEC.
Il socio che non intende rinnovare la propria iscrizione per l’anno successivo deve comunicare le proprie dimissioni, con le modalità dette sopra, entro il 31 dicembre.


Art. 16 – Morosità
Il socio che non versa la quota sociale entro il 31 gennaio è considerato “scaduto” (quindi non più “regolarmente iscritto”), fino – al più – alla data del 30 giugno dello stesso anno.
Oltre questo termine il socio è considerato “sospeso”, senza tuttavia perdere la qualifica di socio. Questa condizione può permanere fino al 31 gennaio dell’anno seguente. Superata questa ulteriore scadenza, si perde la qualifica di socio e ogni diritto connesso (condizione di “decaduto”); si realizza infatti la condizione di cui all’art. 7 c.1 b dello Statuto.
I soci “scaduti” possono recuperare la condizione di “regolarmente iscritto” con il semplice versamento della quota sociale, entro il 30 giugno dell’anno corrente.
Anche i soci “sospesi” possono recuperare la condizione di “regolarmente iscritto” per un dato anno, con il versamento della relativa quota sociale, da effettuarsi entro lo scadere di tale condizione (31 gennaio dell’anno successivo). Solo dopo questo adempimento, il socio potrà rinnovare l’adesione per l’anno sociale successivo, versando la relativa quota.
I soci “scaduti” o “sospesi” perdono qualsiasi diritto elettorale attivo e passivo, nonché la possibilità di partecipare alle Assemblee dei soci. Ad essi la Segreteria invierà una lettera o un messaggio di posta elettronica per avvisare della situazione determinatasi, con l’invito a rinnovare l’adesione all’AIF regolarizzando i pagamenti.
Chi è “decaduto” dalla condizione di socio, non avendo versato la quota sociale di un dato anno entro il 31 gennaio dell’anno successivo, può nuovamente chiedere l’adesione all’AIF, ma la sua domanda è in tutto equivalente a quella di una nuova iscrizione.


Art. 17 – Esclusione di un socio
Qualora il comportamento di un socio appaia incompatibile con gli interessi e le finalità dell’Associazione, il Consiglio Direttivo lo informa dell’apertura di una procedura di esclusione a suo carico, dando 30 giorni di tempo per trasmettere eventuali dichiarazioni in proposito. Successivamente il Consiglio Direttivo potrà deliberare l’esclusione del socio a norma dell’art. 5 dello Statuto.


Art. 18 – Ricorsi dei Soci
Qualora il Consiglio Direttivo deliberi di non accogliere la domanda di un aspirante socio (secondo l’art. 5 c. 2 dello Statuto), quest’ultimo ha facoltà di fare ricorso, con richiesta scritta da inviarsi, tramite raccomandata o PEC, al Presidente, secondo l’art. 5 c. 4 dello Statuto e nei termini ivi contenuti.
Il ricorso sarà messo all’o.d.g. della prima riunione utile dell’Assemblea ordinaria dei soci; sentito il Presidente e il ricorrente, ciascuno per un tempo massimo di 5 minuti, l’Assemblea voterà in via definitiva sul ricorso.
Analoga procedura sarà seguita nel caso in cui un socio sia stato dichiarato escluso dall’Associazione, a norma dell’art. 7 c. 2 dello Statuto, con provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo. Un socio dichiarato escluso è considerato temporaneamente “sospeso” entro i termini utili per presentare ricorso o fino alla risoluzione adottata dall’Assemblea, nel caso il ricorso sia stato presentato.


Art. 19 – Diritto di consultazione dei Libri Sociali
Ogni socio regolarmente iscritto ha diritto di consultare i Libri Sociali, secondo l’art. 6 c. 1 lettera c dello Statuto; a tal fine deve presentare domanda in forma scritta (raccomandata o PEC) al Presidente specificando di quali documenti si tratta.
Entro 30 giorni il Presidente comunica al richiedente le informazioni necessarie per la consultazione da effettuarsi entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione.
Se il Presidente è inadempiente, il richiedente può appellarsi all’Assemblea dei soci nelle forme previste dallo Statuto (art. 5 c.4).

Assemblea dei Soci


Art. 20 – Termini di convocazione
L’Assemblea dell’Associazione è convocata dal Presidente, a norma dell’art. 9 dello Statuto, e sentito il parere del Consiglio Direttivo, con almeno 20 giorni di preavviso, mediante comunicazione ai soci attraverso la stampa e il Sito web dell’Associazione. La comunicazione dovrà contenere l’o.d.g. della seduta, unitamente alla documentazione disponibile relativa ai punti da trattare.

Consiglio Direttivo e Presidente


Art. 21 – Elezione degli Organi dell’Associazione
Le elezioni per il rinnovo delle cariche, di cui all’art. 8 c. 2 dello Statuto, possono essere effettuate in sede di Assemblea dei soci, per corrispondenza, con procedura telematica o in modalità mista, sempre garantendo l’identità del votante e la segretezza del voto.
Esse si svolgono secondo le norme dell’apposito Regolamento elettorale, approvato dal Consiglio Direttivo e riportato in allegato ai sensi del precedente art. 2. Lo stesso Consiglio Direttivo ha la possibilità di integrare tali norme con le indicazioni specifiche della tornata elettorale o derogare da queste, in situazioni particolari, dandone comunicazione motivata ai soci, almeno tre mesi prima della data fissata per le elezioni.
In particolare il Consiglio Direttivo delibera la composizione e l’eventuale elezione dell’Organo di controllo di cui all’art. 19 c. 1 dello Statuto.


Art. 22 – Termini di convocazione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è convocato dal Presidente, a norma dell’art. 14 dello Statuto, con almeno 4 giorni di anticipo, salvo casi di urgenza; la comunicazione dovrà contenere l’o.d.g. della seduta, unitamente alla documentazione disponibile relativa ai punti da trattare.


Art. 23 – Conferimento di incarichi
Il Presidente, a norma dell’art. 15 dello Statuto e sentito il Consiglio Direttivo, procede all’assegnazione dei seguenti incarichi, tra i membri dello stesso Consiglio Direttivo:
– Responsabile dei rapporti con i soci e le Sezioni (rif. Statuto, art. 15 c. 1 e);
– Tesoriere.
– Segretario verbalizzante del C.D.
Analogamente, scegliendo preferenzialmente tra i membri del Consiglio Direttivo oppure, in subordine, tra i soci regolarmente iscritti, vengono assegnati gli incarichi di:
– Responsabile della Stampa e Direttore responsabile della Rivista (rif. Statuto, art. 26);
– Responsabile della parte informativa del sito web (rif. Statuto, art. 17);
– Responsabili dei Gruppi di Lavoro di cui al seguente art. 32;
– altre figure di supporto che si dovessero ritenere necessarie.
Il Presidente costituisce e gestisce in autonomia un ufficio di Segreteria dell’Associazione.


Art. 24 – Consultazioni on-line
Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente o di almeno tre dei suoi membri o su richiesta di almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti, può deliberare lo svolgimento di consultazioni on-line, fissandone di volta in volta le modalità esecutive.
In nessun caso l’esito della consultazione può avere valore vincolante per l’attività di governo dell’Associazione.

Sezioni e Segretari di Sezione


Art. 25 – Costituzione di Sezione
I soci regolarmente iscritti che, nel numero minimo previsto dallo Statuto, e dimorando nello stesso territorio, intendono costituire una nuova Sezione, ai sensi dell’art.23 dello Statuto, dovranno riunirsi in assemblea ed approvare, quale atto costitutivo, il “Regolamento interno di Sezione” di cui all’articolo seguente, seguendo il modello approvato dal Consiglio Direttivo e allegato al presente Regolamento, secondo l’art. 2.
Entro il termine di 30 giorni, il Regolamento di Sezione approvato dovrà essere trasmesso al Responsabile dei rapporti con i soci e le Sezioni che lo presenterà al primo Consiglio Direttivo utile per la sua approvazione.
La sezione si intende effettivamente costituita con l’approvazione del Regolamento di Sezione da parte del Consiglio Direttivo e l’elezione del Segretario.


Art. 26 – Regolamento di Sezione
Il Consiglio Direttivo definisce ed approva un modello di Regolamento interno di Sezione. Tale modello deve contenere i seguenti elementi essenziali:
– richiamo all’art.1 dello Statuto dell’Associazione;
– modalità di adesione alla Sezione, conformi a quanto specificato nel presente Regolamento dell’AIF;
– organi della Sezione: Assemblea dei soci; Segretario di Sezione eventualmente affiancato da un ufficio di Segreteria;
– modalità di convocazione dell’Assemblea dei soci, compreso l’obbligo di convocazione almeno una volta l’anno da parte del Segretario e ogni volta che è richiesta da un quinto dei soci regolarmente iscritti aderenti alla Sezione, se questi sono almeno 10, o da almeno due soci in caso contrario;
– modalità di deliberazioni;
– modalità di elezione del Segretario (o Segreteria) da parte dei soli soci afferenti alla sezione;
– durata in carica del Segretario o della Segreteria (indicativamente fino ad un massimo di 3 anni);
– eventuale limite al numero di mandati consecutivi di Segretario, indicativamente fino ad un massimo di 5;
– definizione di un’eventuale quota di Sezione quale partecipazione alle attività locali;
– eventuale figura di Tesoriere e modalità della sua designazione;
– obbligo di trasmissione al Presidente dei verbali dell’Assemblea di Sezione, con eventuale rendiconto del fondo a disposizione della Sezione;
– modalità di scioglimento della Sezione.
Le singole Sezioni possono apporre modifiche e integrazioni al loro Regolamento interno rispetto a quello proposto dal Consiglio Direttivo, senza però derogare dagli elementi essenziali su esposti.


Art. 27 – Adesione di altri soci ad una Sezione
Ogni socio è libero di aderire ad una sola Sezione regolarmente costituita, che abbia sede in una località facilmente raggiungibile, così come richiesto dall’art. 23 dello Statuto.
Le modalità di adesione ad una Sezione sono stabilite dal Consiglio Direttivo sono pubblicate sul sito Web dell’Associazione e a mezzo stampa; esse sono incluse nelle “Procedure di adesione dei soci” allegate al presente Regolamento, secondo l’art. 2.


Art. 28 – Attività delle Sezioni
Le Sezioni regolarmente costituite, nel rispetto e in attuazione degli scopi dell’Associazione di cui all’art.1 dello Statuto e del proprio Regolamento interno, promuovono e gestiscono attività di carattere locale, interregionale o nazionale, aperte in modo esclusivo ai soci oppure rivolte anche a soggetti diversi; per attività locali si intendono quelle rivolte ai residenti nella regione di appartenenza o nelle province confinanti con quella.
Di norma tutti i soci AIF, senza distinzioni, devono avere la possibilità di partecipare alle attività promosse da qualunque Sezione. Solo nel caso di iniziative a numero chiuso i soci locali possono avere precedenza sugli altri, mentre i soci AIF hanno sempre la precedenza su eventuali altri richiedenti non-soci.
Ogni membro del Consiglio Direttivo ha facoltà di partecipare, come osservatore, a ogni attività promossa da una Sezione.
I materiali prodotti nell’ambito di attività finanziate, anche parzialmente, con contributi dell’Associazione, compresi quelli presenti in pagine riservate del sito web, devono essere resi disponibili a tutti i soci AIF, con uguali modalità.
Allo scopo di favorire il massimo scambio di esperienze e materiali tra tutti i soci dell’AIF, le Sezioni sono invitate a fare altrettanto, anche nel caso di iniziative finanziate localmente.


Art. 29 – Autonomia delle Sezioni
Le Sezioni predispongono e gestiscono in modo autonomo tutte le iniziative per attività di carattere locale per le quali non siano coinvolti l’impegno dell’AIF nazionale o il suo ruolo di personalità giuridica.
Per tutte quelle attività che coinvolgano impegni, rappresentanza legale o personalità giuridica dell’AIF nazionale (come per esempio la stipula di convenzioni con altri enti, la stesura di particolari contratti, la concessione di patrocini, ecc.) le Sezioni devono preventivamente interessare il Presidente per le eventuali necessarie autorizzazioni; il Presidente potrà, caso per caso, delegare a rappresentarlo il Segretario o un socio della Sezione proponente.
Tutte le iniziative di carattere interregionale o nazionale devono essere svolte d’intesa con il Consiglio Direttivo.
In nessun caso una Sezione potrà svolgere iniziative in competizione con l’AIF nazionale.


Art. 30 – Amministrazione delle risorse di Sezione
Le sezioni possono costituire e gestire autonomamente un fondo con le quote di Sezione o con altri proventi. Il Segretario di Sezione, quale responsabile ai sensi di legge del fondo, redige annualmente un rendiconto che deve essere approvato dall’Assemblea annuale di Sezione e trasmesso, per conoscenza, al Consiglio Direttivo tramite il Responsabile dei rapporti con i soci e le Sezioni.
Ove richiesto per l’amministrazione del proprio fondo, le Sezioni possono detenere un proprio Codice Fiscale, del quale sarà responsabile il Segretario, che provvederà a tutti gli adempimenti di legge correlati.
A norma dell’art. 24 dello Statuto, i membri di una singola Sezione possono costituire un’Organizzazione di supporto per accedere a particolari finanziamenti o accedere a bandi rivolti agli enti locali.


Art. 31 – Doveri del Segretario di Sezione
Il Segretario di sezione, nel momento in cui accetta tale incarico, assume volontariamente il dovere di:
– versare regolarmente la propria quota sociale entro i termini ordinari (31 gennaio di ogni anno);
– verificare la situazione associativa dei soci della sezione e di sollecitare eventuali rinnovi; convocare l’Assemblea dei soci di Sezione almeno una volta l’anno (rif. Statuto, art. 23 c. 3) o su richiesta da un quinto dei soci regolarmente iscritti aderenti alla Sezione, se questi sono almeno 10, o da almeno due soci in caso contrario;
– trasmettere al Presidente e al Responsabile dei rapporti con i soci e le Sezioni l’elenco annuale dei soci, il verbale dell’Assemblea annuale con allegata una relazione delle attività svolte e il rendiconto dell’eventuale fondo della Sezione;
– rispondere puntualmente alle eventuali richieste da parte del Responsabile dei rapporti con i soci e le Sezioni (di cui all’art. 15 c. 1 dello Statuto);
– risiedere stabilmente dove ha sede la Sezione o in località facilmente raggiungibile, così da garantire la corretta funzionalità della Sezione; deroghe temporanee oltre i tre mesi continuativi possono essere autorizzate, su richiesta motivata, dal Presidente.
Il Segretario è responsabile del trattamento dei dati personali conferiti dai soci della sezione, secondo le norme vigenti.
Qualora sia stata costituita un’Organizzazione di supporto alle Sezione, a norma dell’art. 24 dello Statuto, la relazione annuale delle attività di Sezione dovrà contenere anche una nota informativa su quanto svolto dall’Organizzazione di supporto e copia del bilancio annuale di questa.


Art. 32 – Casi di inadempienza del Segretario di Sezione
Nei casi in cui un Segretario di Sezione non rispetti i doveri elencati nell’articolo precedente, il Responsabile dei rapporti con i soci e le Sezioni inviterà il Segretario di Sezione a condividere un’attenta riflessione sulla gestione della Sezione e, di comune accordo, cercherà soluzioni ai problemi che impediscono un regolare funzionamento della stessa.
Ove ciò si rivelasse infruttuoso, il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, d’intesa con il Responsabile dei rapporti con i soci e le Sezioni, può deliberare
– un richiamo ufficiale, con un termine di 3 mesi, per regolarizzare la situazione;
– la sospensione dall’incarico per ulteriori 3 mesi, nominando, quale sostituto un altro socio della stessa Sezione o di Sezione limitrofa, fino alla regolarizzazione.
Nel caso di ulteriore inadempienza, con le stesse procedure, il Consiglio Direttivo designa un socio a svolgere le funzioni di Segretario al fine di convocare l’Assemblea dei soci di Sezione per l’elezione di un nuovo Segretario.


Art. 33 – Casi di mantenimento temporaneo o scioglimento di una Sezione
Il Consiglio Direttivo esamina annualmente il rapporto sullo stato delle Sezioni predisposto dal Responsabile dei rapporti con i soci e le Sezioni nonché le eventuali segnalazioni che i soci possono far pervenire allo stesso Responsabile.
In particolare, il Consiglio Direttivo può deliberare il mantenimento temporaneo o lo scioglimento di una Sezione quando almeno i tre quarti dei soci della sezione ne fanno richiesta, o qualora si verifichino una o più delle eventualità elencate:
– numero di soci aderenti alla Sezione al di sotto del limite di 4, per 3 anni consecutivi;
– assemblea annuale dei soci deserta (ovvero presenze al di sotto del limite di 4 soci aderenti alla Sezione), per 3 anni consecutivi;
– mancata elezione di un Segretario di Sezione entro un termine di sei mesi da quando la carica si è resa vacante;
– mancate comunicazioni da parte del Segretario di Sezione, come da Statuto e da Regolamento Generale, al Presidente e al Consiglio Direttivo, in particolare quelle obbligatorie;
– mancata partecipazione dei Segretari (o di loro delegati) alle riunioni appositamente convocate, per 3 anni consecutivi;
– mancate attività di Sezione per 3 anni consecutivi.
Le relative delibere del Consiglio Direttivo, prese dopo aver sentito il Segretario in carica, saranno comunicate direttamente ai singoli soci che risultano aderenti alla Sezione in oggetto.


Art. 34 – Unificazione delle sezioni di una stessa città
Nel caso in cui nella stessa città siano presenti due sezioni e il numero di soci aderenti ad una di esse risulti per 3 anni consecutivi inferiore al limite stabilito nell’art. 23 c. 7 dello Statuto, il Consiglio Direttivo potrà deliberare l’unificazione delle due sezioni.
I due Segretari di Sezione saranno chiamati a convocare un’Assemblea congiunta dei soci delle due sezioni per l’unificazione delle due Sezioni, l’adozione di un nuovo Regolamento di Sezione e l’elezione di un nuovo Segretario.
Ogni impegno in essere da parte di una delle due Sezioni rimarrà a carico del Segretario della sezione unificata, al quale viene affidata la gestione degli eventuali fondi delle due sezioni.


Art. 35 – Atto di scioglimento di una sezione
Il Presidente, d’intesa con il Responsabile dei rapporti con i soci e le Sezioni, chiama il Consiglio Direttivo a deliberare lo scioglimento di una Sezione, con l’approvazione di un documento che ne giustifichi le motivazioni.
A seguito della delibera di scioglimento, il Consiglio Direttivo si fa carico di risolvere, per quanto possibile, gli impegni in atto di natura non economica assunti dalla Sezione, così come risultano agli atti dell’Associazione. Gli impegni di natura economica, assunti in autonomia dal Segretario o dai soci di una Sezione di cui è stato deliberato lo scioglimento, restano a carico dei singoli soggetti interessati, secondo le norme di legge vigenti.
Il Segretario di Sezione, o un suo delegato, o un socio designato dal Consiglio Direttivo, provvede a trasmettere all’AIF nazionale i fondi della Sezione al momento disponibili; tali fondi saranno depositati e conservati, a cura del Presidente, per un periodo di tempo non superiore a 5 anni per essere messi a disposizione della medesima Sezione nel caso venisse ricostituita ai sensi dell’art. 23 dello Statuto, anche in località limitrofa. Trascorso tale termine, i fondi saranno iscritti in entrata nel bilancio dell’Associazione.
Il Segretario della Sezione, o per esso il Presidente o suo delegato, provvederà a richiedere cancellazione del Codice Fiscale eventualmente intestato alla Sezione, sulla base della delibera approvata dal Consiglio Direttivo.


Gruppi e Commissioni di Lavoro

Art. 36 – Istituzione e norme di funzionamento
A norma di Statuto (rif. art. 25) il Consiglio Direttivo istituisce Gruppi di Lavoro cui sono delegate a trattare specifiche aree di interesse o promuovere e gestire particolari iniziative di lungo periodo. In particolare devono essere istituiti:
– il Gruppo Redazionale per le pubblicazioni a mezzo stampa;
– il Gruppo di Gestione del Sito web dell’Associazione;
L’istituzione di un nuovo Gruppo di Lavoro è proposta dal Consiglio Direttivo o da almeno 5 soci regolarmente iscritti.
Di norma fanno parte di un Gruppo di Lavoro soci regolarmente iscritti, salvo casi particolari approvati dal Consiglio Direttivo. Il Gruppo è coordinato da un Responsabile nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta dei partecipanti al Gruppo. Il Responsabile resta in carica fino alla decadenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.
Il Responsabile di un Gruppo di lavoro è tenuto a presentare al Consiglio Direttivo, entro la data fissata dal Consiglio Direttivo e tacitamente rinnovata ogni anno, una relazione sull’attività svolta e quella in programma (rif. Statuto, art. 25 c. 3).


Art. 37 – Conferma dei Gruppi di lavoro
All’atto del suo insediamento, il nuovo Consiglio Direttivo provvede all’eventuale costituzione di nuovi Gruppi di lavoro, alla conferma o allo scioglimento dei Gruppi di Lavoro in essere, e alla nomina di tutti i rispettivi responsabili.
Per il caso di scioglimento si procede come per le Sezioni (cfr. art. 23 c. 8), salvo che per un Gruppo di Lavoro non è previsto un numero minimo di membri.


Art. 38 – Commissioni temporanee
Il Consiglio Direttivo, su proposta di un suo membro o di almeno 5 soci regolarmente iscritti, può istituire Commissioni temporanee, finalizzate alla realizzazione di specifici progetti, nominando per essi un responsabile e fissandone i termini di scadenza.
Il responsabile della Commissione è tenuto a presentare al Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dopo la scadenza prevista, una relazione sull’attività svolta.

Comunicazioni e stampa


Art. 39 – Invio delle pubblicazioni ai soci
Le pubblicazioni a stampa dell’AIF sono inviate gratuitamente solo ai soci regolarmente iscritti o scaduti. Ai soci sospesi le pubblicazioni dell’anno vengono inviate solo dopo il versamento della relativa quota associativa.
A coloro che si iscrivono nel corso dell’anno sono inviate (salvo disponibilità) anche le pubblicazioni dell’anno stesso uscite prima della data di iscrizione, e comunque tutti i numeri usciti, eventualmente in ritardo, a partire dalla data di iscrizione.
Ai nuovi soci che si iscrivono fra il 1° ottobre e il 31 dicembre di un dato anno optando per far valere la propria iscrizione dal gennaio dell’anno seguente (cfr. art. 11), l’invio della stampa ha luogo a partire dalla data di versamento della quota sociale.
A chi abbia perso la propria condizione di socio per morosità (soci decaduti) e successivamente si sia nuovamente iscritto è data la possibilità di recupero dei numeri non ricevuti a causa dell’interruzione della propria continuità associativa, dietro pagamento di un contributo fissato dal Consiglio Direttivo.
Gli arretrati disponibili sono normalmente venduti e, in tal caso, eventuali spese di spedizione sono a carico dell’acquirente. La vendita è, di norma, riservata ai soci. In deroga a questa indicazione, possono essere vendute o distribuite copie delle pubblicazioni AIF anche a non soci, in occasione di eventi quali mostre, esposizioni, fiere, corsi, seminari, scuole organizzate dall’AIF o a cui l’AIF partecipa.
Ai singoli non soci, fuori dalle occasioni sopra dette, potrà essere venduta, a richiesta, una pubblicazione, a scopo promozionale. La spedizione, in tal caso, sarà sempre accompagnata da un invito all’iscrizione.


Art. 40 – Sito web dell’Associazione
Oltre che attraverso la stampa, l’Associazione comunica – sia con i soci che con un più ampio pubblico – tramite il proprio Sito web. La piattaforma del sito è curata da un apposito Gruppo di Lavoro, il cui responsabile è designato dal Consiglio Direttivo.
Il sito è formato da due sezioni:
1. Pagine web, una parte delle quali è ad accesso riservato;
2. Bacheca e sistema gestionale dei soci.


Art. 41 – Pagine web
Nelle pagine web dell’Associazione sono pubblicati contenuti informativi (notizie) e materiali di interesse culturale e didattico, alcuni organizzati in rubriche. In particolare, è pubblicato l’indice di tutte le pubblicazioni a stampa dell’AIF; alcuni materiali sono accessibili soltanto dopo registrazione.
Ai soci individuali regolarmente iscritti è dato accesso alla versione PDF degli articoli de “La Fisica nella Scuola” nonché ai documenti sociali (verbali, ecc.). I soci collettivi possono abilitare fino a tre membri appartenenti all’ente associato, perché abbiano accesso agli articoli de “La Fisica nella Scuola”.
Per i soci scaduti, l’accesso ai materiali riservati è prorogato fino al 15 marzo e interrotto automaticamente da quella data.
Per i nuovi soci che si iscrivono fra il 1° ottobre e il 31 dicembre di un dato anno optando per far valere la propria iscrizione dal gennaio dell’anno seguente, l’accesso ai materiali riservati ai soci ha luogo a partire dalla data di versamento della quota sociale.


Art. 42 – Bacheca e sistema gestionale dei soci
Ai soci registrati, anche non più regolarmente iscritti, e a coloro che sono decaduti dalla condizione di socio, è data la possibilità di accedere a una bacheca personale (riservata tramite username e password) ospitata sul portale web dell’Associazione.
Questa presenta la situazione associativa, i recapiti conferiti all’AIF e le quote versate, permette di pagare una nuova quota e, per i soci decaduti, consente di richiedere nuovamente l’iscrizione. Tramite la bacheca è, inoltre, possibile iscriversi a eventi quali il Congresso nazionale, le Scuole, i Convegni e, se richiesto, pagare le quota di partecipazione.
Una versione ristretta della bacheca è fornita anche a chi, semplicemente, si registri al portale, pur non associandosi all’AIF.
I dati raccolti in questo canale sono disponibili alla Segreteria dell’Associazione per gestire gli elenchi e le posizioni dei soci e costituiscono anche una versione dinamica del Registro degli associati.

Norme di modifica e transitorie


Art. 43 – Procedura per le modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale
Le proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento Generale possono essere presentate dal Presidente, da almeno tre membri del Consiglio Direttivo, da almeno un decimo delle Sezioni regolarmente costituite o da almeno un decimo dei soci in regola.
Esse vengono annualmente raccolte ed esaminate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro ammissibilità, a termini di Statuto; se accettate sono comunicate ai soci con un anticipo di almeno 3 mesi, prima di essere poste all’o.d.g dell’Assemblea straordinaria nel caso di modifiche statutarie oppure dell’Assemblea ordinaria per le modifiche del Regolamento Generale, secondo gli Artt. 11 e 10, rispettivamente, dello Statuto.
L’Assemblea e la votazione possono tenersi anche in forma telematica o in forma mista; il Consiglio Direttivo deve garantire in ogni caso l’identità dei votanti e la segretezza del voto.


Art. 44 – Norme transitorie
I regolamenti delle singole Sezioni che non siano conformi a quanto indicato dall’art. 23 dello Statuto e agli Artt. da 25 a 35 del presente Regolamento, dovranno essere modificati, approvati dall’Assemblea dei soci di Sezione e trasmessi al Consiglio Direttivo entro il termine di un anno dall’entrata in vigore di questo Regolamento.
Analogamente ogni situazione in contrasto col presente Regolamento dovrà essere sanata entro il termine di un anno.